Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 359. I canoni di affitto di tutte le costruzioni dell'istituto devono affluire a due conti correnti istituiti presso la cassa depositi e prestiti, il primo per le costruzioni in roma ed il secondo per quelle nelle altre località. La cassa medesima preleverà, alle prescritte scadenze e con diritto di assoluta prelazione, le somme dovutele secondo i piani di ammortamento dei mutui. I depositi cauzionali a garanzia degli affitti di tutte le costruzioni dell'istituto sono versati in apposito conto corrente istituito presso la cassa medesima con la denominazione di "depositi di garanzia pei fitti dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato" . Il conto corrente già "fondo di garanzia dell'istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato" mantenuto per gli scopi indicati nello statuto del cessato istituto approvato con r. decreto 20 maggio 1928 n. 1284, è denominato "fondo di garanzia dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato quale successore dell'istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato" .

Art. 360. L' istituto provvede alle spese di amministrazione autorizzate mediante prelevamenti sulle somme disponibili nei conti correnti "fitti" di cui all'art. 359, comma primo, detratti i crediti relativi ai mutui per le costruzioni. I prelevamenti sono effettuati su ordinativi disposti dal presidente dell'istituto e vistati dal capo ragioniere.

Art. 361. L' esercizio finanziario ha inizio coll'1 gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro dicembre ed il conto consuntivo entro marzo. Il bilancio riepiloga tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzione, includendo gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le somme strettamente occorrenti pel servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, sono depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito e le disponibilità finanziarie vengono investite in titoli di rendita dello stato o garantiti dallo stato o versate in conto corrente presso la cassa depositi e prestiti. Le economie realizzate e che potranno essere dall'istituto realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all'amministrazione di quelli in reddito, sono devolute alle riserve di cui al terzo comma del presente

articolo.

Art. 362. Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai ministri pei lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonché di un rappresentante della cassa depositi e prestiti, ha il compito:

-di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo pre- senti le eventuali osservazioni al presidente dell'istituto;

-di rivedere il bilancio consuntivo;

-di rivedere la contabilità ed i bilanci dell'istituto;

-di redigere la relazione al comitato centrale. Ai revisori può essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal comitato centrale.

CAPO III Istituti sovventori - mutui della cassa depositi e prestiti dell'istituto di credito fondiario - somministrazioni, garanzie ed ammortamenti - concorso dello stato e contributo dell'opera di previdenza.

Art. 363. La cassa di risparmio per le provincie lombarde, l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'istituto nazionale delle assicurazioni, l'istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il monte dei paschi di siena, sono autorizzati a versare in conto corrente alla cassa depositi e prestiti, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la cassa stessa per la costruzione delle case dell'istituto nazionale, fino a raggiungere, insieme ai finanziamenti di cui all'art. 364, ultimo comma, l'importo complessivo di l. 540.000.000 aumentabili gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto reale. Tale autorizzazione può, con deroga alle rispettive norme statutarie, essere estesa alle casse di risparmio ordinarie e ad ogni altro istituto di credito e di previdenza mediante decreto reale su proposta del ministro per le finanze di concerto con quelli pei lavori pubblici e per le corporazioni. Lo stesso ministro per le finanze di concerto con i due ministri suindicati, sentito il comitato centrale dell'istituto ed i consigli di amministrazione degli istituti interessati, può fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto cor- rente alla cassa depositi e prestiti da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni e dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Il saggio d'interesse sulle somme che la cassa depositi e prestiti destinerà alle operazioni di che trattasi, tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto su fondi degli istituti di previdenza, sarà determinato o variato quanto occorra, dal ministro per le finanze, su proposta del direttore generale della cassa depositi e prestiti e degl'istituti di previdenza, udito il consiglio di amministrazione della cassa stessa e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza, con decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale del regno. Le somme che saranno invece versate in conto corrente dagli altri istituti sopraindicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sarà fissato ed occorrendo variato con decreto reale promosso dal ministro per le finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'istituto mutuatario, ai sensi degli articoli 359 e 369 del presente testo unico. La cassa depositi e prestiti, con l'autorizzazione del ministro per le finanze, può, con le stesse norme, ricevere anticipazioni di fondi anche dalle amministrazioni da cui dipendono gli impiegati ammessi a fruire degli alloggi dell'istituto. Agli effetti del disposto di cui all'art. 345, lettera h) e per fornire l'istituto dei mezzi all'uopo necessari, gli enti indicati nel presente art., oltre che la cassa depositi e prestiti, sono autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, da convertirsi in altrettanti mutui con ammortamento cinquantennale a termini del- l'art. 364, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire. Nelle norme previste dallo stesso art. 345, lettera h), sarà pure regolata la esecuzione delle disposizioni del presente comma.

Art. 364. La cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle somme di cui all'art. 363, comma primo, è autorizzata a concedere mutui all'istituto sino al complessivo ammontare di lire 540.000.000 con ammortamento in cinquant'anni ai rispet- tivi saggi d'interesse. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti è fissata dall'1 gennaio successivo alla ultimazione delle case da constatarsi da funzionari del real corpo del genio civile. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati a sensi dell'art. 71 (comma sesto del presente testo unico e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare. La suddetta somma è aumentata di cinquanta milioni in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti di credito, giusta il r. decreto 27 gennaio 1927 n. 90, emesso in applicazione del r. decreto- legge 5 giugno 1926 n. 990 convertito nella legge 14 aprile 1927 n. 535, salvo gli ulteriori finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 363. Con decreti del ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici e con gli altri ministri interessati, una quota del fondo di cui al primo comma, fino a concorrenza di 25 milioni, potrà essere riservata a costruzioni di alloggi da darsi in affitto a dipendenti dei ministeri della marina e dell'aeronautica.

Art. 365. La cassa depositi e prestiti, in aggiunta ai mutui per complessive lire 24.000.000 autorizzati in base all'art. 9 della legge 27 giugno 1929 n. 1184, per le costruzioni di cui all'art. 343 (comma secondo) con ammortamento cinquantennale ed al saggio d'interesse stabilito con decreto reale su proposta del ministro per le finanze di concerto con quello per la guerra, è pure autorizzata ad accordare, per il medesimo scopo, mutui ammortizzabili in cinquant'anni sino a raggiungere il complessivo importo di altri 36 milioni di lire avvalendosi delle somme che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono facoltizzati a versare in conto corrente l'istituto nazionale delle assicurazioni, l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le casse di risparmio e gl'istituti di credito ordinari. Il saggio d'interesse per le somme da versarsi come sopra in conto corrente è stabilito con decreto reale su proposta del ministro per le finanze di concerto con i ministri per la guerra e per le corporazioni.

Art. 366. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilasciare gli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla cassa stessa.

Art. 367. Gli enti autorizzati a finanziare l'istituto nazionale hanno facoltà - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della cassa depositi e prestiti

-di versare in tutto od in parte le somme consentite, in conto corrente presso un istituto pubblico di credito designato dall'istituto mutuatario, con l'assenso del ministro per le finanze che determinerà anche il saggio d'interesse. L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potrà eccedere la somma di quindici milioni. Il conto corrente è intestato all'istituto nazionale e la cassa depositi e prestiti, man mano che dispone i pagamenti sui mutui concessi dopo la prestazione delle prescritte garanzie, esegue nell'interesse dell'istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla tesoreria centrale ovvero alla competente sezione di r. tesoreria provinciale. Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente, la cassa depositi e prestiti accredita, per ciascun mutuo concesso, all'ente finanziatore gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso da capitalizzarsi alla fine di ogni anno a termini dell'art. 364, terzo comma. Gli interessi spettanti sul conto corrente all'istituto nazionale sono, dall'istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi a sensi del disposto del comma precedente.

Art. 368. Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere all'istituto nazionale mutui in cartelle fondiarie od anche in contanti con interesse non superiore al sei per cento per l'importo totale di determinate costruzioni, compreso il valore dell'area relativa, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano. Sono applicabili a questi mutui tutte le norme contenute nel presente titolo salvo quelle vigenti per il credito fondiario. Le casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui alle condizioni che pattuiranno con l'istituto nazionale in modo però che il costo effettivo di ogni operazione, rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dall'istituto medesimo con uno degli istituti di credito fondiario.

Art. 369. L' ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'istituto di credito mutuante e l'istituto mutuatario, entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverrà in cinquanta annualità costanti a decorrere dall'1 luglio o dall'1 gennaio immediatamente successivo all'approvazione del collaudo dei fabbricati costruiti coi mutui relativi. Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, a sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualità cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1 luglio e 1 gennaio.

 

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